Spese straordinarie dei figli – Cassazione civile sez. VI, sent. n. 4182/16
Cassazione civile sez. VI, sent. n. 4182/16 Le spese straordinarie dei figli, ove non sia espressamente previsto nel titolo l’obbligo di preventivo accordo, devono essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, a meno che l’altro non dimostri che le predette non siano nell’interesse del figlio.