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USURA: quello che devi sapere

La verifica del t.s.  nei rapporti bancari è, negli ultimi 10 anni, un tema annoso dove la giurisprudenza è stata ed è influenzata dalle circolari e dalle note della Banca d’ Italia, forse dimenticando che le stesse non sono fonti di diritto e sono vincolanti esclusivamente per gli intermediari finanziari ma non anche per i clienti finali (!)
In questo clima di incertezza ogni Foro applicava la propria regola (…)
Altro punto focale era quali voci ricomprendere nel calcolo (sebbene la L. 108/96 e l’ art. 644 cp fossero chiari sul punto).
Gli Ermellini avevano dato un loro primo parere con la nota sentenza n. 350/13, alla quale però le banche avevano fatto lotta comune e vinto la battaglia.
La Suprema Corte, però, è oggi tornato sul punto confermando che anche gli interessi moratori concorrono alla determinazione del t.s. e “…per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati sul mutuo dalla banca, è possibile cumulare gli interessi corrispettivi e quelli moratori….”
La sentenza in commento è la n. 23192/17 la quale statuisce e chiarisce un altro punto cruciale”…se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere neanche quelli corrispettivi…”
In altri termini: usura = art. 1815 cc
Il prossimo evolversi giurisprudenziale sarà fondamentale per vedere e capire se questo pensiero sarà confermato o ribaltato.

 

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