Tribunale Milano (13/10/15)
La proposta di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012, può essere ammessa solo ove venga accertata – al momento del deposito della proposta stessa – l’impossibilità di avviare una procedura concorsuale diversa, circostanza che può essere accertata anche dal giudice designato al momento della domanda di designazione dell’OCC in presenza di elementi sufficienti in tal senso. (Nel caso di specie l’istanza è inammissibile in quanto il ricorrente è ancora assoggettabile a fallimento non ricorrendo le soglie quantitative di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. e non è ancora decorso l’anno dalla sua cancellazione dal Registro delle imprese ex art. 10 l. fall.).