Tribunale Foggia sez. I (23/07/2015)
In tema di fideiussione, ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovraindebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell’interesse di società esercente attività di impresa.