Tribunale Bergamo sez. II (31/03/2015)
Qualora non vi sia alcuna contestazione, da parte dei creditori concorsuali, sulla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento la valutazione del giudice non può inerire sulla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’alternativa del pagamento derivante da liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore ma deve essere attinente alla sua legittimità e fattibilità, intesa, quest’ultima, nel senso di idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta.